C.S.I.

Confederazione delle Sinistre Italiane
Statuto

Articolo 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con sede in Roma, una associazione in forma di Confederazione denominata “Confederazione delle Sinistre Italiane” o in breve “C.S.I.”.

La Confederazione è l’espressione unitaria di Organizzazioni politiche e sindacali, di Movimenti e di Associazioni che esercitano in Italia la propria attività politico/sindacale, civile e culturale.

La Confederazione elegge la propria sede in Roma, Via Modesta Valenti s.n.c.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Confederazione può aprire sedi ed uffici in altre città del territorio italiano.

La Confederazione si impegna a garantire, nei confronti delle organizzazioni confederate e nel rispetto dei loro statuti, la piena trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa.
Il logo della Confederazione è costituito da una stella le cui punte, separate, rappresentano diverse organizzazioni che convergono tutte verso un solo punto, un solo obiettivo unitario, rompendo allo stesso tempo il cerchio che le racchiude e che rappresenta l’attuale sistema economico e sociale del Paese.

 

Articolo 2 – EFFICACIA dello STATUTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Confederazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

 

TITOLO II – SCOPI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 3

La C.S.I. è una associazione fondata sui principi di Solidarietà, Giustizia Sociale, Uguaglianza, Democrazia, Autonomia, Socialismo, Pacifismo, Antifascismo, Internazionalismo, Ecologia e della Laicità dello Stato e si riconosce nei valori della Resistenza. Esprime le domande che nascono dalle istanze di base organizzate, nei luoghi di lavoro e nella società, ha lo scopo di salvaguardare le minoranze e tutelare i diritti personali indisponibili; afferma il diritto alla casa per ogni persona, i diritti dei lavoratori, la tutela dell’ambiente. Elabora un programma politico/sociale condiviso con le organizzazioni confederate. La realizzazione pratica di questi obiettivi passa per l’unità d’azione e politico/programmatica delle organizzazioni aderenti, nel rispetto dell’identità di ognuna di esse. L’associazione non ha scopo di lucro.

 

TITOLO III – degli ASSOCIATI/E

Articolo 4

Fanno parte di C.S.I. le organizzazioni politiche e sindacali, i movimenti e le associazioni e tutti i liberi/e cittadini/e italiani/e che aderiscono al progetto condividendone scopo e finalità. Per entrare a far parte di C.S.I. si deve inoltrare domanda alla Segreteria Politica, sottoscrivere il presente Statuto, presentare lo Statuto della propria organizzazione. La Segreteria Politica avvierà l’istruttoria per l’adesione condividendo la decisione con le altre Segreterie (vedi organi) e dando risposta entro n. 15 gg. lavorativi dalla presentazione della richiesta.

La C.S.I. non vuole e non intende in alcun modo porsi quale struttura gerarchica che interferisce nell’attività delle singole organizzazioni aderenti. E’ fatta espressamente salva la totale incondizionata autonomia di ogni organizzazione aderente. E’ fondamentale promuovere la presenza delle donne in tutti i livelli dell’organizzazione sia territoriali, regionali e nazionali della C.S.I., come arricchimento della organizzazione. Il compito della C.S.I. è quello di promuovere in maniera permanente il dialogo, il confronto, l’unità di azione da parte delle organizzazioni aderenti.

 

Articolo 5
Dalla data di ammissione decorreranno diritti ed obblighi per l’organizzazione ammessa, ivi compreso il versamento della quota associativa. L’iscrizione all’associazione s’intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso in qualunque momento nel rispetto delle norme statutarie.
Dalla data di costituzione della Confederazione, in via transitoria per i primi due anni e salvo proroga, la quota associativa è rimessa al contributo volontario delle organizzazioni aderenti con un minimo pari ad 12 (dodici) euro. Il contributo minimo per i/le singoli/e associati/e è pari a 2 (due) euro.

Articolo 6
Le organizzazioni confederate, pur mantenendo la totale autonomia e rappresentanza quando tale rappresentanza si riferisca alla singola categoria professionale, sono tenute:

a)    ad osservare le delibere adottate dagli organi della C.S.I. sugli scopi sociali e a non assumere iniziative in contrasto con le delibere stesse;

b)    a pagare le eventuali quote associative annuali ordinarie o straordinarie stabilite dal Coordinamento delle Segreterie;

c)    a  fornire,  nei  limiti  della  vigente  normativa  sul  trattamento  dei  dati,  tutte  le  informazioni concernenti  la  propria  struttura  e  il  funzionamento  dei  propri  organi  statutari  che la C.S.I. riterrà necessarie per lo svolgimento della propria attività.

 

Articolo 7
La cessazione della qualifica di organizzazione confederata potrà avvenire:

a)    per cessazione della attività dell’organizzazione associata;

b)    per recesso da comunicarsi per iscritto alla Segreteria Politica. La cessazione avrà effetto immediato;
c)    per esclusione decisa dal Coordinamento delle Segreterie, con delibera motivata, per inadempimento alle norme del presente Statuto, ovvero per il mancato rispetto di una o più delibere adottate con le maggioranze di cui al presente Statuto;

d)    per morosità per periodi superiori ad un anno.

 

Articolo 8
La carica di componente degli organi esecutivi è compatibile con incarichi di governo di livello nazionale e regionale ed altri incarichi istituzionali.

La carica di membro di organi confederali è incompatibile con l’adesione ad altri organismi che abbiano scopi o deliberazioni in chiaro contrasto con quelli della Confederazione.

 

TITOLO IV – degli ORGANI

Articolo 9

Sono organi della Confederazione:

1.    Coordinatore/trice Nazionale;
2.    Segreteria politica;
3.    Segreteria economica;
4.    Segreteria azione;
5.    Segreteria comunicazione;
6.    Coordinamento delle Segreterie;
7.    Amministratori/trici regionali;
8.    Assemblea;
9.    Collegio dei revisori

Con delibera del Coordinamento delle Segreterie potranno essere inoltre costituite apposite Commissioni consultive o di studio, che dureranno in carica per il periodo di tempo indicato nella delibera istitutiva. Tutte le deliberazioni degli organi confederali sono, salvo diversa disposizione, immediatamente esecutive.

 

Articolo 10

Il Coordinatore/trice Nazionale ha la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca l’Assemblea e il Coordinamento delle Segreterie. Dura in carica per tre anni, è riconfermabile consecutivamente solo per due mandati.

Su parere positivo del Coordinamento delle Segreterie o di almeno 5 Amministratori regionali, può nominare Consiglieri Delegati per specifiche tematiche di particolare interesse della Confederazione. I Consiglieri Delegati possono partecipare alle riunioni delle Segreterie senza diritto di voto.

 

Articolo 11

La Segreteria politica è composta, oltre che dal Coordinatore Nazionale, da n. 2 membri per ciascuna organizzazione aderente alla C.S.I. e da n. 2 membri ogni 1000 aderenti in rappresentanza di cittadini/e non aderenti a partiti ed associazioni.

Si riunisce almeno una volta al mese, si riunisce inoltre su richiesta dei membri di una organizzazione confederata.

I membri sono liberamente scelti da ogni organizzazione e posso essere revocati o riconfermati esclusivamente dall’organizzazione di appartenenza.

Compiti della Segreteria politica, oltre all’istruttoria per l’adesione di altre organizzazioni, sono il confronto e l’analisi delle fasi politiche, sindacali e civili del Paese, l’elaborazione di soluzioni e proposte politiche sulle crisi individuate, la richiesta di intervento delle Segreterie azione e comunicazione in merito alle decisioni prese.

 

 

 

 

Articolo 12

La Segreteria economica è composta da n. 2 membri per ciascuna organizzazione aderente alla C.S.I. e da n. 2 membri ogni 1000 aderenti in rappresentanza di cittadini/e non aderenti a partiti ed associazioni, tutti possibilmente competenti in materie economiche.

I membri sono liberamente scelti da ogni organizzazione e posso essere revocati o riconfermati esclusivamente dall’organizzazione di appartenenza.

Compiti della Segreteria economica sono quelli di verificare, reperire e distribuire risorse per l’attività della Confederazione. Tali risorse saranno reperite tra le organizzazioni confederate e con contributi liberi da parte di ogni membro. La Segreterie è responsabile della gestione economica della C.S.I. e della totale trasparenza in merito a tale gestione.

 

Articolo 13

La Segreteria azione è composta da n. 2 membri per ciascuna organizzazione aderente alla C.S.I. e da n. 2 membri ogni 1000 aderenti in rappresentanza di cittadini/e non aderenti a partiti ed associazioni.
I membri sono liberamente scelti da ogni organizzazione e posso essere revocati o riconfermati esclusivamente dall’organizzazione di appartenenza.

Compiti della Segreteria azione sono tutti gli aspetti logistici ed organizzativi degli eventi, mobilitazioni, lotte, ecc. decise dalla Segreteria politica, nei limiti delle risorse indicate dalla Segreteria economica.

 

Articolo 14

La Segreteria comunicazione è composta da n. 2 membri per ciascuna organizzazione aderente alla C.S.I. e da n. 2 membri ogni 1000 aderenti in rappresentanza di cittadini/e non aderenti a partiti ed associazioni. I membri sono liberamente scelti da ogni organizzazione e posso essere revocati o riconfermati esclusivamente dall’organizzazione di appartenenza.

Compiti della Segreteria comunicazione sono tutti gli aspetti comunicativi e di diffusione degli eventi, mobilitazioni, lotte, ecc. decise dalla Segreteria politica, nei limiti delle risorse indicate dalla Segreteria economica. Nei limiti delle risorse economiche e umane, a ridosso di specifiche vertenze ed iniziative, potrà essere affiancata dagli “uffici stampa” delle organizzazioni confederate per la diffusione a mezzo stampa, TV, social media.

 

 

 

Articolo 15

Il Coordinamento delle Segreterie è composto dai membri delle Segreterie. Si riunisce almeno una volta al mese o su richiesta di una delle Segreterie. Compito del Coordinamento è quello di elaborare il piano o programma di intervento, di azione, delle iniziative ritenute opportune dalla Segreteria politica e verificate dalle altre Segreterie. Lavoro di vero coordinamento per l’unità di azione.
I membri di tutte le Segreterie in caso di assenza o impossibilità possono delegare ad altro soggetto appartenente alla stessa organizzazione.

 

Articolo 16

Gli Amministratori/trici regionali sono organi di diffusione del progetto a livello regionale tramite i social media. Ogni gruppo social regionale ha n. 2 Amministratori. Gli Amministratori oltre a diffondere l’attività del gruppo possono sottoporre all’attenzione della Segreteria politica specifiche vertenze territoriali per decidere eventuali modalità di intervento da parte della Confederazione.

Articolo 17

L’Assemblea riunisce il Coordinamento delle Segreterie e gli Amministratori regionali. E’ presieduta dal Coordinatore Nazionale. Si riunisce ogni sei mesi o su richiesta di una delle Segreterie o degli Amministratori di almeno cinque regioni. Compiti dell’Assemblea sono quelli di verifica delle attività svolte, dirimere a maggioranza eventuali contrasti interni alla C.S.I., decidere l’indirizzo generale, la linea politica, il modello organizzativo e le proposte di modifiche statutarie della Confederazione. L’Assemblea approva a maggioranza i “regolamenti” operativi degli organi della Confederazione.

 

Articolo 18

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità della Confederazione, di accertarne la consistenza di cassa e di redigere una relazione ai bilanci annuali.
A tale scopo, esso può compiere in qualsiasi momento atti di ispezione e controllo e ha diritto di ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni della Segreteria economica, alle quali può partecipare senza diritto di voto. Il Collegio viene eletto dal Coordinamento delle Segreterie, è composto da tre membri che durano in carica due anni. Sono rieleggibili per ulteriori due anni. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Le cariche sono gratuite.

 

 

TITOLO V – QUOTE di ASSOCIAZIONE

Articolo 19

Salvo quanto stabilito dall’art. 4, la quota associativa annuale e le modalità di pagamento sono proposte dalla Segreteria economica ed approvate dal Coordinamento delle Segreterie.

TITOLO VI – PATRIMONIO

Articolo 20

Il patrimonio della Confederazione è costituito:

a)    dai beni mobili ed immobili di proprietà;
b)    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c)    da contributi, sottoscrizioni, erogazioni, donazioni e lasciti.

 

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a)    dalle quote associative annuali;
b)    da eventuali contributi o sovvenzioni da parte di organismi pubblici o privati;
c)    da eventuali altre risorse derivanti dalle iniziative assunte dall’Associazione per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
d)    da ogni altro contributo e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

TITOLO VII – ESERCIZI SOCIALI e BILANCI – DURATA – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21

L’esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il novantesimo giorno dell’anno successivo La Segreteria economica invierà a tutte le organizzazioni aderenti il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, per l’approvazione entro il centoventesimo giorno. Entro il 30 settembre di ogni anno la Segreteria economica invierà a tutte le organizzazioni aderenti il bilancio preventivo del successivo esercizio, per l’approvazione dello stesso entro il 30 novembre.

 

Articolo 22

La Confederazione delle Sinistre Italiane ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea a maggioranza assoluta.

 

Articolo 23

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di legge.

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